Fallimento e insolvenze, imprenditori protetti se la crisi è dovuta al Covid

Grazie a un emendamento del ministero della Giustizia approvato ieri dal Parlamento, gli imprenditori in Slovacchia potranno chiedere allo Stato una protezione temporanea da fallimento, sequestro di proprietà e questioni simili se la causa della loro crisi è una significativa perdita di reddito arrecata dall’epidemia di coronavirus. La legge riguarda solamente le imprese colpite dagli obblighi di chiusura o limitazioni dell’attività a causa delle misure decise dal governo per contrastare l’epidemia, o comunque le attività che, pur potendo proseguire gli affari, hanno subito un contraccolpo per la crisi economica indotta dal COVID-19. L’emendamento non riguarda invece le imprese che avevano problemi anche prima dell’inizio della crisi attuale da pandemia.

Il provvedimento, che sarà attivato il 12 maggio prossimo, prende in considerazione l’aumento dei crediti scaduti e non incassati verso clienti, o una significativa riduzione delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2019, che portano a un disavanzo finanziario tale da compromettere in modo significativo la normale attività. Questi imprenditori possono chiedere protezione nei confronti delle richieste di fallimento da parte dei creditori, ma anche la sospensione delle procedure fallimentari avviate dal creditore, e delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. La richiesta andrà fatta online tramite un modulo che sarà disponibile sul sito del ministero della Giustizia. Eccezionalmente potranno essere accettate domande per iscritto solo per gli imprenditori persone fisiche.

La protezione temporanea vale per le procedure avviate dalla data del 12 marzo 2020 e deve essere espressamente richiesta dall’imprenditore allegando un elenco delle attività e passività in essere alla stessa data. Il soggetto non deve risultare insolvente già a quella data, e non deve avere distribuito utili nell’anno civile 2020.

Il periodo di protezione temporanea, che può essere sempre revocato da un giudice, terminerà il 1° ottobre 2020. Il governo sarà in grado di estenderla anche oltre quella data, ma non oltre l’anno 2020. L’esonero non si applica a istituti finanziari come banche e assicurazioni.

L’emendamento ha inoltre previsto altre novità, anche per i non imprenditori.

Protezione per gli affitti
Se il locatario (indipendentemente dal fatto che sia un imprenditore o meno) è in ritardo nel pagare l’affitto nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020, il locatore non sarà in grado di risolvere unilateralmente il contratto di locazione immobiliare per questa ragione. Tuttavia, il ritardo dell’inquilino deve essere direttamente correlato alla pandemia e l’inquilino deve essere pronto in caso di controversia a certificare tale relazione.

Rinvio “straordinario” delle esecuzioni
Nelle procedure di esecuzione avviate dopo il 12 marzo 2020 il debitore sarà in grado di chiedere a un ufficiale giudiziario di rinviare l’esecuzione di 6 mesi, fino al 1° dicembre 2020. La possibilità di rinvio non si applica a tutti i casi, ad esempio non a quelli per cui sono già state autorizzate le rateo in cui il debitore deve adempiere a un obbligo non pecuniario. Il debitore deve inoltre allegare alla domanda di rinvio una dichiarazione delle attività.

(La Redazione)

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